Giurisprudenza annotata

10.1. Corte costituzionale 8 maggio 2009, n. 148


Abstract


L’art. 3, commi 27-29, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» e stabilisce una deroga al divieto in relazione alle società che producono servizi di interesse generale ed all’assunzione di partecipazioni in tali società da parte di dette amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza, disciplinando la modalità di assunzione e di mantenimento delle partecipazioni consentite, nonché la dismissione di quelle vietate. La Corte costituzionale, adita dalla Regione Veneto, respinge la questione di legittimità avente ad oggetto tali norme, ritenendo che esse rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Lo scopo delle norme censurate, infatti, consiste nell’evitare che soggetti dotati di privilegi pubblicistici svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale, al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza. Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, giacché il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali.


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