Giurisprudenza annotata

24.4. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486


Abstract


Il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto interviene in materia di diritto d’accesso. 
Il Tribunale amministrativo, nelle more della decisione, afferma che non è permesso all’amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente come espressamente previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 22 lett. d) fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei. 
In questa ottica, il medesimo Tribunale evidenzia come elemento fondante dell’actio ad exhibendum sia la conformità del documento esibito al privato all’originale, non avendo neppure rilievo scusante l’esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243). A maggior ragione, l’accesso documentale non può essere soddisfatto dall’esibizione di un documento che l’amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente. 
Il Consiglio di Stato, inoltre, chiarisce una volta di più i limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell’accesso affermando che: “…l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione” (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. 
Pertanto, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.

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