Giurisprudenza annotata

27.3. Corte dei Conti, Sez. giur. Toscana, Sent. 11 settembre 2009, n. 518


Abstract


La Corte dei Conti si è pronunciata in data 11 settembre 2009 in materia di danno erariale dovuto alla riduzione dell’orario di lavoro operata da un dirigente scolastico. 
La Procura Regionale contestava al dirigente in questione la riduzione dell’orario settimanale da 36 a 35 ore, attuata con contratto collettivo decentrato del 24/11/2006 e valido per l’anno scolastico 2006-2007. 
L’art. 54 del CCNL 2002-2005 prevede infatti, tra i presupposti necessari per la suddetta riduzione dell’orario, un orario di servizio superiore alle dieci ore per almeno tre giorni alla settimana. 
La difesa del dirigente scolastico ha eccepito come la rimodulazione dell’orario si sia resa necessaria “al fine di adeguare le risorse di personale divenute più scarse alle esigenze del servizio sempre cogenti”, dal quale emerge “l’assoluta buona fede” dell’interessata e la sua “volontà di garantire un servizio efficiente”. 
La Corte, mediante “un’interpretazione … sostanzialistica” delle citate disposizione del CCNL, afferma che le situazioni tipiche in esse previste “possono ammettere delle equivalenze laddove si consideri che la ragione della previsione risiede nell’intento di incentivare o compensare, in qualche modo, i lavoratori che si sobbarcano il sacrificio di un orario non concentrato nella tradizionale parte antimeridiana della giornata”. “Se, come nel caso di specie, l’articolazione “anomala” dell’orario è effetto della carenza di organico e, quindi, di un’anomalia non superabile se non con la diversa articolazione, appare corrispondente a ragioni di giustizia che al di là della letterale formulazione della norma, che prevede l’orario articolato su 10 ore per tre giorni, possa ritenersi configurato il presupposto legittimante … qualora la stessa condizione di disagio per i lavoratori si realizzi anche in presenza di un orario leggermente inferiore (nella fattispecie almeno per tre plessi l’orario di servizio supera le 9 ore per più di tre giorni la settimana) ma reso necessario per sopperire ad una disfunzione organizzativa e cioè alla carenza di personale". 
In seguito a tali argomentazioni, la Corte dei Conti, supportata anche dalle istruzioni diramate dal Ministero dell’Economia e Finanze con la nota del 6 giugno 2006 (prot. n. 73072), afferma che la condotta del dirigente scolastico interessato, “formalmente contraria alle disposizioni normative che regolano la materia relativa alla contrattazione integrativa per gli aspetti in questa sede considerati, non integra, sotto il profilo soggettivo, gli estremi di una condotta gravemente negligente tale da radicare la sua responsabilità amministrativa nei termini argomentati dalla Procura” (contra, cfr. anche Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, Sent. 14/06/2006, n. 372, e Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, Sent. 27-08-2008, n. 377).

Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821