Giurisprudenza annotata

19.3. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 settembre 2009, n. 5171


Abstract


Non è necessario l'avviso di avvio del procedimento, finalizzato ad escludere il concorrente dalla gara, quando detta esclusione consegua alla verifica dei requisiti autocertificativi, e ciò in quanto il destinatario del provvedimento sfavorevole è già al corrente dell'esistenza del relativo procedimento amministrativo.

Questo il principio ribadito, di recente, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 3 settembre 2009, n. 5171.

Nel caso esaminato, in una gara in più lotti per la fornitura di farmaci, la ricorrente viene  esclusa per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore al 2% del valore complessivo quadriennale della sommatoria dei lotti cui partecipa.

Il Consiglio di Stato, inserendosi nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza in materia, afferma, per un verso, che il favor partecipationis recede di fronte al diritto alla parità di trattamento; per l'altro, che gli oneri di comunicazione assolvono ad esigenze sostanziali e non meramente formali.

Se ne deduce, sotto il primo profilo, che la stazione appaltante non può chiedere una integrazione   documentale nei casi in cui la produzione di un documento sia prevista a pena di esclusione, perchè, diversamente, violerebbe il principio di parità di trattamento tra i concorrenti; in secondo luogo, che la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando la gara sia già in corso ed i partecipanti siano a conoscenza del procedimento di verifica dei requisiti che è alla base del provvedimento di esclusione.

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Riferimenti bibliografici





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