Giurisprudenza annotata

22.4. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2009, n.6258


Abstract


La pubblicità stradale non si configura come servizio reso ad un ente locale, in particolare, ma come forma di svolgimento di un'attività economica, soggetta ad autorizzazione sia perché gli enti locali hanno la funzione di salvaguardare il decoro delle strade, sia perché ne traggono delle entrate per loro specificamente previste, come è l'imposta regolata dal d. lgs. n. 507 del 1993.

Cosicché, anche ove, con valutazione discrezionale dell'Amministrazione, sia stato scelto il metodo della procedura ad evidenza pubblica, esso non è comunque preordinato alla costituzione di un contratto, ma solo al conferimento di una autorizzazione che, per la superficie in concreto assentita, determina una spesa identica a carico di qualsivoglia destinatario.

Tale procedura può assai meglio paragonarsi a una selezione di tipo concorsuale (per la costituzione di un rapporto d’impiego, per la concessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e via elencando).


Riferimenti bibliografici





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