Giurisprudenza annotata

22.6. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583


Abstract


E’ ammissibile che una stazione appaltante, nel corso di una gara da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, modifichi l’offerta in modo da consentire l’applicazione della formula matematica prevista nel bando per il calcolo del punteggio, nel caso in cui un concorrente abbia indicato, per talune voci, un prezzo pari a zero (0,00)?

Cosa fare se, dopo la formazione della graduatoria, si accerti la carenza di un requisito generale in capo all’aggiudicatario provvisorio?

Questi i due quesiti affrontati dal Consiglio di Stato, con la sentenza 17 settembre 2009, n. 5583.

Quanto al primo, il Collegio ritiene che la modifica del prezzo non sia illegittima, sempre che il bando non precluda la possibilità che, per singole voci, venga offerto un prezzo pari a zero. La formula matematica prevista per l’assegnazione del punteggio va, infatti, applicata secondo un criterio di ragionevolezza, che salvaguardi l’interesse della p.a. ma al contempo non comporti illegittime esclusioni dalla gara non previste dal bando.

In sostanza, mancando nel disciplinare di gara una previsione che sanzioni, a pena di inammissibilità, la presentazione di un’offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non è legittimata a disporre l’esclusione dell’offerta.

Più complessa la soluzione della seconda questione; ad avviso del Consiglio di Stato, nel caso in cui, in sede di comprova dei requisiti, l’aggiudicatario provvisorio risulti carente di un requisito generale, l’aggiudicazione dovrà essere pronunciata automaticamente in favore del secondo classificato.

Il Collegio non condivide, quindi, la tesi sostenuta dal giudice di prime cure secondo la quale, in un caso siffatto,la stazione appaltante sarebbe obbligata a formulare una nuova graduatoria dei punteggi non tenendo conto dell’offerta esclusa.

L’interpretazione fornita dai giudici di Palazzo Spada si fonda sulla valorizzazione del disposto letterale dell’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, che non si applicherebbe solo alla verifica della soglia di anomalia  ma riguarderebbe, più in generale, "il controllo sul possesso dei requisiti" delle imprese partecipanti alla gara.

Sul punto, può essere utile osservare come, per la verità, l’art. 48 del codice dei contratti si occupi del controllo dei requisiti “speciali”, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nulla disponendo, invece, in relazione ai requisiti generali.

Tuttavia, il Collegio ne valorizza il disposto per affermare che non vi sono norme che impongono di ricalcolare i punteggi dell’offerta economica quando la procedura è ormai conclusa con l’aggiudicazione provvisoria della gara; per converso, la soluzione contraria, cioè quella di aggiudicare alla seconda classificata, risponde a principi di economia degli atti e delle procedure, di concentrazione delle operazioni di gara, nonché di tutela dell’interesse pubblico alla sollecita conclusione delle procedure selettive.

Lo scorrimento automatico delle graduatorie è escluso, secondo questa impostazione, solo ove sia il primo sia il secondo classificato risultino carenti dei requisiti prescritti, e ciò sempre alla luce del disposto del richiamato art. 48 del d. lgs. n. 163/2006.


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