Giurisprudenza annotata

14.3. C.G.A., Sez. giurisd.,25 maggio 2009, n. 493


Abstract


In una gara a pubblico incanto, indetta da una Provincia Regionale siciliana per l’affidamento del servizio di effettuazione dei rilievi plano-altimetrici, indagini geognostiche e redazione del progetto definitivo per l’appalto integrato di lavori e di opere pubbliche infrastrutturali, la trasmissione del bando viene effettuata in data 31 gennaio 2008, mentre il termine per la ricezione delle offerte viene fissato per l’11 marzo 2008.

Il T.A.R. Sicilia, in accoglimento del ricorso promosso da un ordine professionale, annulla bando, disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto, ritenendo sussistente la violazione delle disposizioni dell’art. 70 del Codice dei Contratti, che prescrive i termini da osservare per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

A parere della stazione appaltante, che ricorre al C.G.A. per l’annullamento della sentenza di primo grado, al caso di specie si applicherebbe invece la doppia riduzione dei termini di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 70, pari, rispettivamente, a sette e cinque giorni, in quanto il bando sarebbe stato redatto e trasmesso per via elettronica mentre il capitolato d’oneri e agli atti complementari sarebbero liberamente accessibili per via elettronica.

Il Supremo Consesso siciliano reputa “prive di pregio” le osservazioni rese dalla stazione appaltante, posto che in punto di fatto non ritiene dimostrata, dalla Provincia, la piena accessibilità elettronica dei documenti di gara.

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