Giurisprudenza annotata

13.9. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2197


Abstract


I Giudici di Palazzo Spada, con la pronuncia in rassegna, forniscono alcune preziose indicazioni al fine di individuare i limiti temporali entro i quali è possibile costituire il deposito cauzionale definitivo.

Secondo il disposto dell’art. 113, d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'impresa rimasta aggiudicataria di una pubblica gara, com’è noto, deve prestare “cauzione definitiva” a favore della Stazione Appaltante, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto d’appalto, per un importo pari al 10% dell’importo dei lavori, servizi o forniture al netto del ribasso d’asta eventualmente offerto.

Sennonché, l’art. 113 cit. non indica un preciso termine entro il quale l’affidatario deve prestare la garanzia in parola a favore della Stazione Appaltante, limitandosi, viceversa, a statuire che “L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria …”.

Nella fattispecie de qua, la società aggiudicataria della locazione di un immobile si era vista dichiarare decaduta dall’aggiudicazione, giacché, nonostante fosse stata invitata più volte dall’Amministrazione a produrre la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto di locazione, non aveva fornito alcun riscontro. Successivamente, stante il mancato deposito della quietanza relativa alla prescritta cauzione definitiva, l’Ente Appaltante, dopo aver preso atto delle controdeduzioni dell’aggiudicatario, confermava il provvedimento di decadenza già adottato.

La Società adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania domandando l’annullamento di tale ultima determinazione, ma il Giudice di prime cure respingeva il ricorso. Avverso la pronuncia di rigetto, veniva proposto formale ricorso in appello innanzi al Supremo Consesso Amministrativo.

Orbene, nella sentenza n. 2197 del 2009, i Giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato rilevano che il notevole lasso di tempo trascorso dalla conclusione della gara e l’assenza di una fattiva collaborazione dell’impresa alla conclusione del contratto giustificano i presupposti per la conferma del provvedimento di decadenza, nonché l’interesse di rilievo pubblico all’annullamento dell’esito della gara.

Ed infatti, con precipuo riferimento al caso di specie, sussiste l’imprescindibile esigenza di prevenire ogni danno patrimoniale per il mancato versamento dei canoni di affitto, tutelando l’interesse pubblico di utilizzo del bene di proprietà dell’Ente secondo criteri di economicità e in condizioni vantaggiose per l’Erario.

Più in particolare, il Collegio non manca l’occasione per affermare il principio secondo il quale l’assenza di un termine entro il quale un determinato adempimento deve essere posto in essere non vale a giustificare il ritardo, concretando, invece, l’immediato inadempimento, secondo il noto brocardo latino quod sine die debetur statim debetur.

Dal che, la legittimità del provvedimento con il quale la Stazione Appaltante dichiara la decadenza dall’aggiudicazione del concorrente che non abbia tempestivamente provveduto a costituire la cauzione definitiva, con conseguente rigetto del proposto appello.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, non manca di precisare che proprio la sussistenza di un obbligo immediato, fa sì che l’operatore economico aggiudicatario in via definitiva di una pubblica gara debba costituire la garanzia di cui all’art. 113, d.lgs. 163 cit. senza ritardo e, segnatamente, “fin dal momento della ricezione della richiesta formulata con raccomandata,e ciò indipendentemente da ogni ulteriore atto di diffida dell’Amministrazione”.


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