Giurisprudenza annotata

3.3. T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ.I, 20 GENNAIO 2010, N. 626


Abstract


L’art. 15, co. 5, d.P.R. 43/2000, come sostituito dall’art. 1 d.P.R. 93/2004, stabilisce che la durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’art. 15 bis.

La persistenza della validità dell’attestazione di qualificazione per cinque anni, pertanto, è subordinata all’effettuazione della verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 17 dello stesso d.P.R. 34/2000, e di capacità strutturale (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, 6 novembre 2008, n. 284; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 28 luglio 2008, n. 1100; T.A.R. Sardegna, Cagliari, I, 1 novembre 2007, n. 2047; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 10 aprile 2006, n. 539).

Ne consegue che, dovendo essere attribuita valenza costitutiva alla verifica, qualora l’impresa, alla scadenza del triennio, non si sottoponga al prescritto controllo, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla predetta scadenza fino all’effettuazione della verifica con esito positivo.


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