Giurisprudenza annotata

3.2. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 GENNAIO 2010, N. 188


Abstract


Nell’esame relativo al se l’offerta formulata abbia potuto giovarsi di condizioni particolarmente favorevoli, grava sul privato l’onere di fornire ogni prova al riguardo, senza tendenziali limitazioni relative alla struttura dei costi dei propri fornitori e non risultando ammissibili giustificazioni basate sull’argomento della rinuncia all’utile o su un utile estremamente esiguo.

La funzione del giudizio di anomalia dell'offerta è comunque quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l'appalto al prezzo più basso e l'esigenza di evitarne l'esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006 , n. 98; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 aprile 2005 , n. 2982); in particolare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia non tende a selezionare l'offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l'indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell'assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.


Full Text

PDF

Riferimenti bibliografici





I contenuti redazionali di questo sito sono distribuiti con una licenza Creative Commons, Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT) eccetto dove diversamente specificato. Diretta da G. Terracciano, G. Mazzei, J. Espartero Casado. Direttore Responsabile: G. Caputi. Redazione: G. Iacovino, C. Rizzo. Iscritta al N. 16/2009 del Reg. stampa del Tribunale di Roma - ISSN 2036-7821