Saggi e contributi scientifici

Sentenza CGUE, C-648/11. Minori extracomunitari e domande di richiesta asilo


Abstract


La delicata e spesso conflittuale situazione che vede coinvolti i Paesi membri dell’Unione Europea nel valutare a chi spetta definire l'istanza di asilo politico quando a volte succede che è presentata dal minore straniero a più paesi membri, da ora in avanti non sarà più oggetto di dispute. La valutazione della istanza finalizzata alla richiesta di asilo politico spetterà al Paese membro dove si trova il minore dopo aver presentato la domanda.

A stabilirlo è la sentenza n. C-648/11 della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Infatti, la Corte di giustizia dell'Unione Europea dopo un attento esame e consapevole che l'interesse del minore prevale su tutto il resto ha espresso la su esposta  pronuncia pregiudiziale.

Prima di procedere analiticamente alle motivazioni che hanno indotto la CGUE ad emettere la sentenza in epigrafe è il caso di offrire una  succinta esposizione del caso concreto.

Il caso in esame riguarda due minori di nazionalità eritrea (MA e BT) e un minore di nazionalità irachena (DA) che avevano inoltrato richiesta di asilo nel Regno Unito. Da annotare che nessun familiare dei minori in questione risiedeva legalmente in un altro Stato membro dell’Unione. Le autorità competenti del Regno Unito a seguito di controlli avevano riscontrato che i minori avevavo già presentato domande di asilo in altri stati membri, precisamante in Italia e nei paesi bassi. Per tale motivo l’High Court of Justice (Alta Corte di Giustizia) aveva respinto i ricorsi dei minori in questione motivando che i minori non accompagnati che chiedono asilo politico la competenza a valutare la suddetta istanza spetta al Paese membro dove hanno presentato per la prima volta la domanda di asilo. Contro tale decisione i ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi alla Court of Appeal. La Corte durante la disamina del caso ha preferito sospendere il giudizio e sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale riguardante il regolamento Dublino, per la precisione l’articolo 6, secondo comma, regolamento (CE) n.343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. Il suddetto articolo, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo.

 E’ il caso di ricordare ai lettori che il regolamento Dublino II (regolamento 2003/343/CE; in precedenzaConvenzione di Dublino) è un regolamento europeo che determina lo Stato membro dell'Unione europea competente ad esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art.51).

Nell’udienza del febbraio scorso l’avvocato generale della CGUE che ricordiamo ha il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte ai giudici di Lussemburgo, ha  posto  l’attenzione da prestare nell’offrire la dovuta garanzia del miglior trattamento per il minore straniero non accompagnato – Infatti,la  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede  espressamente che è fondamentale l'interesse sul minore rispetto agli altri aspetti, anche se si tratta come nel caso della causa europea C-648/11, della richiesta d'asilo presentata nel Regno Unito.

Quanto sopra ha determinato la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell’unione europea che nella lettura del dispositivo la suddetta motiva che lo scopo del regolamento Dublino II è finalizzato  a garantire l’effettivo accesso all’esame della situazione del rifugiato del richiedente asilo, accordando al contempo particolare attenzione ai minori non accompagnati. Quindi, poiché i minori costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non deve essere prolungata più di quanto strettamente necessario. Ossia occorre evitare che i minori stranieri non siano trasferiti verso un altro Stato membro. Questo punto evidenzia come i giudici di Lussemburgo abbiano posto maggiore interesse al minore che merita una particolare tutela

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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