Saggi e contributi scientifici

Impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti


Abstract


Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale (in speciale composizione),

-sentenza 30 luglio 2014 n.29 (Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna c/o Sezione Regione di controllo) con cui si annulla Corte conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 8 maggio 2014, n. 120.

È impugnabile dinanzi alle Sezioni riunite giurisdizionali (in speciale composizione) della Corte dei conti la pronuncia con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato irregolari i rendiconti dei fondi erogati, a carico del bilancio del consiglio regionale, ai gruppi consiliari del consiglio medesimo.

Il sistema di controllo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali trova applicazione dall’esercizio finanziario 2013 e, pertanto, sono escluse dal controllo le spese impegnate dai gruppi nell’esercizio 2012, ancorché il procedimento di spesa si sia concluso nel 2013.

Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali di competenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si svolge secondo i criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni (recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) ed è limitato ai profili della veridicità dei rendiconti e della riconducibilità delle spese all’attività istituzionale dei gruppi consiliari; pertanto, sono legittime le spese di studio, ricerca e informazione, strumentali all’attività politica dei gruppi consiliari, come quelle concernenti: l’acquisto di un sistema di documentazione giuridica, l’acquisto di una rassegna stampa, l’acquisto di quotidiani, l’attività di consulenza prestata da una fondazione, le collaborazioni esterne (purché congruamente motivate) e quelle per la stampa e la spedizione di pubblicazioni e periodici


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