Abstract
1. Massima
L’illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Rilevano, conseguentemente, i principi individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, per i quali l’art. 2059 del codice civile – anche nell’ambito dei rapporti di lavoro - consente la risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale non solo quando l’illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona, ma in ogni caso in cui sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto.
Di tali pregiudizi conosce il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva (Sez. Un., 13 ottobre 2006, n. 22101), sicché – per la liquidazione del danno – si può tenere conto della incidenza dell’illecito sul sereno svolgimento delle funzioni da parte del magistrato e delle conseguenze di tipo esistenziale derivanti dal mancato conferimento di un incarico previsto dalla legge.
2. La sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, conformandosi ai principi individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, rileva che l’art. 2059 c.c. consente la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, non solo quando l’illecito costituisce reato o comporta la violazione di un diritto inviolabile della persona, ma in ogni caso in cui sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto.
La Sezione Quarta del Consiglio di Stato argomenta la decisione sulla convinzione che il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati abbia un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi, previsti dalla legge. Si sostiene, infatti, che l’art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l’art. 105 Cost., sulle funzioni del C.S.M., mirino a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente.
Analoghi principi sono desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (rilevanti nell’ordinamento interno per l’art. 117 Cost. e l’art. 6 del Trattato di Maastricht), da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia, emesse a tutela del magistrato
Per ciò che riguarda la liquidazione del danno morale e dei pregiudizi di tipo esistenziali, per la determinazione del quantum può essere presa in considerazione anche l’attività amministrativa susseguente alla commissione dell’illecito, in specie quando essa sia positivamente valutabile in quanto qualificabile secundum ius.
La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, inoltre, rileva, che quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo, non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l’effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati. Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, è rilevante il contenuto obiettivo degli atti, sia per l’esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica.
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