Giurisprudenza annotata
Abstract
Il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, con la sentenza in esame, nell’annullare un provvedimento di demolizione di un’opera abusiva risalente nel tempo (circa trenta anni) ha preso atto, modificando il proprio, di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato il principio per cui, se anche è in generale sufficiente l’affermazione dell’abusività dell’opera, ricorre comunque un onere di congrua motivazione quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sì da richiedere che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, venga specificato il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (vds., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 883; Sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2705; e, da ultimo, TAR Liguria, Sez. I, 15 gennaio 2009 n. 63). Nella fattispecie, in particolare, l’abuso risale alla seconda metà degli anni Settanta, onde sarebbe stato necessario tenere conto di tale circostanza e verificare l’interesse pubblico attuale alla rimozione del fabbricato non demolito in coincidenza con l’esecuzione dei lavori oggetto della licenza edilizia del 1974; il provvedimento comunale, al contrario, si è limitato ad accertare la permanenza “in loco” dell’immobile e il suo contrasto con il titolo abilitativo allora rilasciato.
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