Giurisprudenza annotata

11.7. Corte d’Appello di Potenza, Sez. lavoro, 28 gennaio 2009 Tratt. contratt.


Abstract


Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del d.lgs. n. 165/01, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2 e art. 63, comma 1; ne deriva che tali atti sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi, dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile, in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro.

Nel conferire un incarico dirigenziale l'amministrazione datrice di lavoro deve rispettare l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/01 ed i criteri di correttezza e buona fede previsti dal codice civile, "procedimentalizzando" l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi (che obbliga a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte).

Nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, Cost..

La sentenza impugnata, che ha escluso la configurabilità di un diritto del dipendente pubblico con qualifica di dirigente al conferimento di incarico di direzione, ma che ha affermato che le norme obbligavano comunque l'amministrazione ad attribuire al dirigente compiti di studio, ricerca, ed il cui inadempimento comporta l'obbligo di pagare somme corrispondenti alla parte fissa della retribuzione contrattuale ed il risarcimento del danno alla professionalità, è conforme al diritto. È infatti accertato che nessuna giustificazione l'amministrazione aveva fornito sui criteri seguiti e le motivazioni della scelta di non attribuire incarico alcuno al dirigente. In questo comportamento è stato correttamente ravvisato inadempimento contrattuale, produttivo di danno risarcibile.


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