Abstract
Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, accogliendo il ricorso del Comune di Salerno, ha annullato gli atti con cui il vicario della struttura per l’emergenza rifiuti in Campania, istituita presso la Presidenza del Consiglio, aveva avviato nei confronti di quell’Ente Locale, ai sensi dell’art. 2, comma 12 del D.L. 90/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la procedura sostitutiva in danno per la rimozione di rifiuti indifferenziati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno (di proprietà dell’ANAS), con imputazione dei costi a far valere sulle risorse dell’Amministrazione comunale.
Il giudice amministrativo, nel premettere che l’art. 14 del d.lgs n.285 /1992 (codice della strada) stabilisce in capo agli enti proprietari delle strade il compito della loro “manutenzione gestione e pulizia…….”, ribadisce, uniformandosi a costante giurisprudenza, la specialità della predetta norma del codice della strada rispetto all’art. 198 del d.lgs. 152/2006, che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei comuni per la loro raccolta, trasporto e avvio a smaltimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 luglio 2006 , n. 7428; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 18 giugno 2008, n. 487 ).
In virtù di ciò, il TAR Lazio sancisce che la citata procedura sostitutiva “in danno” può essere esperita nei confronti del Comune nel caso di inadempienza all’obbligo di espletamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti su di esso gravante ai sensi del citato art. 198 del d.lgs 152/2006 e non, come nel caso di specie, quando l’obbligo in questione sia imputabile ad un soggetto diverso (nello specifico all’ANAS ente proprietario del tratto di strada in questione). Contrariamente,si farebbe gravare sulle casse del Comune il costo del mancato svolgimento di servizi pubblici da parte di soggetti terzi.Full Text
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