Giurisprudenza annotata
Abstract
Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania con la sentenza in esame, nell’annullare un provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti, afferma, uniformandosi a costante giurisprudenza (TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548, Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168), che “in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa”.
Il Collegio, inoltre, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).Full Text
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