Abstract
Il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, accogliendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto del Sindaco del Comune di Taranto inerente la mancata adozione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire, limitare ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché di evitare danni in materia ambientale, ha affermato che, ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose. Tale potere, che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività volti a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n. 1754).
Il giudice amministrativo ha inoltre precisato che presupposto per l’esercizio del predetto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e, dunque, per la salute pubblica, da valutare complessivamente a seguito di attenta ed approfondita istruttoria, previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in materia sanitaria ed ambientale (ASL, ARPA, etc.).
Il TAR ha infine sottolineato che tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica) determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p., è tuttora esercitabile – per quieta giurisprudenza (T.A.R. Liguria, sez. I, 8 marzo 1996, n. 68; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1992, n. 1080) – anche in presenza di norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 febbraio 1998 , n. 37).Full Text
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