Giurisprudenza annotata

19.4. TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 4 settembre 2009, n. 1588


Abstract


Alla regola per cui per avere interesse all’impugnazione degli atti di una gara è necessario avervi presentato domanda di partecipazione si deroga nel solo caso in cui il bando sia formulato in maniera tale da precludere in radice la partecipazione della ricorrente (cfr. in merito il caso fondamentale, Corte Giustizia CE 12 febbraio 2004 C 230/02 Grossman Air Service Gmbh/Rep. Austria).

Dove, invece, la ricorrente censuri altri profili (nella specie, la formulazione dei criteri di attribuzione dei punteggi), la mancata partecipazione alla gara rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

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