Abstract
Il potere di trasferimento del segretario comunale, che prima della riforma del 1993 era ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi autoritativi, oggi è esercitato dall'amministrazione pubblica in veste di datrice di lavoro, ed incidente perciò su situazione di diritto soggettivo, non più di interesse legittimo.
Al fine di risolvere i problemi di riparto di giurisdizione in relazione alla controversia relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale, occorre guardare alla norma transitoria dettata dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/01, che stabilisce che nel periodo precedente la data del 1 luglio 1998, sussistesse la giurisdizione amministrativa e contempla una sanzione di decadenza con riguardo alle controversie conservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non introdotte prima della data del 15 settembre 2000.
Nel caso in esame il riparto di giurisdizione è risolto in base alla collocazione temporale dell'inadempimento dell’amministrazioni datrice di lavoro e produttivo del danno posto a base della pretesa risarcitoria avanzata dal signor X. “Tale collocazione è necessariamente determinata dalla data di emanazione dell'illegittimo provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, integrante illecito contrattuale di natura istantanea, con la conseguenza che la controversia, inerente a periodo di lavoro anteriore al 1 luglio 1998, deve essere decisa in sede di giurisdizione amministrativa esclusiva indipendentemente dalla data di proposizione in giudizio della pretesa risarcitoria”.Full Text
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