Giurisprudenza annotata
Abstract
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), che stabiliva che «gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30% dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all’amministrazione regionale».
La Corte Costituzionale ha dichiarato che l’art. 24, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 23 del 2008 viola l’art. 97, comma 3, della Costituzione.
Le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (Corte cost. sent. n. 81/06) e devono essere esse stesse funzionali alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (Corte cost. sent. n. 293/09).
Nel caso in esame la deroga non è circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico come richiesto dalla giurisprudenza della Corte e come rinvenibile invece, in altre disposizioni dell’ordinamento statale (si veda l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, che richiede che la professionalità vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione).
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