Abstract
Corte Costituzionale: ancora sui sistemi di selezione del personale dirigente regionale – illegittimità dell’art. 2, comma 10, l. reg. Basilicata n. 31/10.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., questione di legittimità costituzionale (tra le altre anche) dell’art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.).
Tale disposizione normativa autorizza la Giunta e il Consiglio regionale a coprire temporaneamente i posti vacanti, di dirigente, mediante conferimento degli stessi ai dirigenti apicali del comparto, purché laureati e con esperienza quinquennale. Tale copertura temporanea potrà avvenire solo dopo aver tentato la copertura degli stessi posti attraverso il conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione, purché in possesso di determinati requisiti come previsto dai precedenti commi 7 ed 8. Una volta espletate le procedure di cui ai predetti commi, in caso di persistente vacanza di posti di dirigente, la Giunta e il Consiglio possano provvedere a coprire tali vacanze facendo ricorso alle risorse interne.
Tale norma è per il ricorrente in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dettato dall’art. 97 Cost., in quanto “consente l’instaurazione di un rapporto “temporaneo, ma senza alcun limite temporale”, senza l’espletamento di alcuna procedura concorsuale, e in una misura che potrebbe riguardare la maggioranza assoluta degli incarichi dirigenziali (in contrasto con l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 − che limita, con l’indicazione di precise percentuali, la possibilità di conferimenti di incarichi temporanei)”.
La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 2010, con riferimento ai principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
L’art. 2, comma 10, della legge della regione Basilicata nel conferire alla Giunta e al Consiglio il potere di coprire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente a personale interno privo delle necessarie qualifiche, si presta ad essere utilizzato per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente, esplicitazione del principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97.
La Corte Costituzionale ribadisce che le forme di accesso volte a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione devono essere in linea con i principi di cui all’art. 97 Cost. e sono “eccezioni subordinate: a) all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione; b) allo svolgimento di procedure di verifica dell’attività svolta dal dirigente (con esplicitati criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere); c) alla proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami”.
La normativa in esame, mancando della determinazione di criteri di scelta e della proporzione nell’accesso (tra interni ed esterni), “lascia all’arbitrio dell’organo esecutivo la scelta del sistema di selezione del personale, rende astrattamente possibile l’elusione del principio del concorso pubblico, determinando altresì un’eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione e consentendo che la selezione di dirigenti a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate”.
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