Giurisprudenza annotata

1.7. CORTE DI CASS., SS.UU., 19 APRILE 2011, N. 8924


Abstract


Per procedure concorsuali di assunzione vanno intese “non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore (c.d. progressione verticale), che permette il passaggio ad un, posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva de rapporto di lavoro”.

A fini del riparto di giurisdizione le controversie in tema di progressione verticali sono riservate al giudice amministrativo; mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinano nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa aerea (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Nel caso in esame, in base alle norme legali e contrattuali applicabili temporalmente controversia, deve ritenersi che “il 1^ livello professionale di dirigente di ricerca (posizione del Dirigente tecnologo) non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l'accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale”.

Per la Suprema Corte la progressione verticale è configurabile anche ove “non siano previste aree di inquadramento separate e gerarchicamente collocate, essendo necessario valorizzare gli elementi che all'interno di una classificazione unica consentono di individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali equivalga al passaggio da un'area inferiore ad una superiore”. Non ha inoltre rilievo che la qualifica per la quale è stata indetta la selezione non sia riconducibile alla dirigenza regolata nel titolo II capo II del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto “aree differenziate di inquadramento sono configurabili e in concreto, configurate dalla contrattazione collettiva anche nell'ambito del personale privo di qualifica dirigenziale in senso proprio".

La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato per la controversia in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.


Riferimenti bibliografici





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