Giurisprudenza annotata

2.2. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 1.2.2010, N. 413


Abstract


Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso in appello presentato da alcuni cittadini avverso la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto solo in parte le loro istanze relative all’impugnazione delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto di rigassificazione off-shore. Il Supremo Organo giurisdizionale amministrativo ha, infatti, ribadito il principio secondo il quale l’azione innanzi al giudice amministrativo non rappresenta un’azione popolare che può essere esercitata dal quisque de populo. Essa, al contrario, richiede l’esistenza sia della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che dall’accoglimento del ricorso può comunque derivare).  Nel caso di specie non è stato ravvisato in capo ai ricorrenti una situazione giuridica differenziata ma soltanto un mero interesse diffuso alla salubrità ambientale e alla tutela della salute. A tal proposito è stato peraltro evidenziato il significato  del requisito della c.d. “vicinitas” alla zona dell’impianto così da poterlo considerare effettivamente lesivo della sfera giuridica (economica e personale) dei ricorrenti. Il predetto requisito, afferma il Consiglio di Stato, non può identificarsi nella mera residenza anagrafica nel territorio potenzialmente coinvolto dalla realizzazione del progetto ma va ravvisato, più correttamente, nell’esistenza di uno stabile collegamento con l’area interessata dall’azione amministrativa.

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Riferimenti bibliografici





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