Giurisprudenza annotata
Abstract
Il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da alcuni cittadini con il quale chiedevano la declaratoria dell’obbligo di provvedere, in capo ad alcune amministrazioni intimate con una diffida, all’emanazione dei più opportuni provvedimenti per la rimozione dell’eternit dai tetti di alcune palazzine. L’inammissibilità è stata motivata dall’Organo giurisdizionale amministrativo con l’affermazione secondo la quale “la doverosità della funzione pubblica di bonifica ambientale dei siti inquinati (nella specie, per la presenza di amianto), non si traduce ipso factonell’attribuzione di una pretesa tutelata dalla legge direttamente in capo ai singoli portatori dell’interesse diffuso ambientale”. La tutela ambientale, afferma il TAR, “anche allorché si traduca e si concretizzi in azioni dirette di bonifica di specifici siti contaminati, non determina in capo ai soggetti che si trovino legati a quel territorio da un vincolo di prossimità, il sorgere di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo pretensivo, idonei a fondare una legittimazione procedimentale propria di tali soggetti, siccome distinti e qualificati, rispetto all’interesse (semplice o di fatto) diffuso tra i componenti la collettività locale in vario modo interessata”.
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