Abstract
Alla luce del trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria in ambito penitenziario alle regioni (disposto dall’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008), la Regione Calabria ha proceduto all’inquadramento del personale medico ad essa trasferito nei ruoli del servizio sanitario regionale, nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali (art. 1, comma 2 della l. r. Calabria 31 dicembre 2008, n. 46). Il Governo ha impugnato tale disposizione, ritenendola in contrasto con i vincoli di carattere finanziario imposti dalle previsioni legislative che hanno disposto il trasferimento (art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, attuativo della finanziaria 2008). Ad avviso del Governo, a fini di contenimento della spesa pubblica (e dunque nell’esercizio della competenza statale del coordinamento della finanza pubblica), il trasferimento avrebbe dovuto (e potuto) semplicemente consistere nel subentro da parte delle ASL nella titolarità dei rapporti in essere con il personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970 n. 740, in luogo dell’ amministrazione penitenziaria, e non invece nella trasformazione di tali rapporti, che invece conseguirebbe all’inquadramento (ex novo) nei ruoli del servizio sanitario regionale. La regione ha contestato tale ricostruzione: secondo la regione, infatti, una volta avvenuto il trasferimento del personale medico, ogni ulteriore scelta in ordine al relativo inquadramento nell’ambito del servizio sanitario regionale ricadrebbe nell’ambito dell’organizzazione degli uffici e del personale regionale, materia riservata in via residuale alla potestà legislativa regionale.
La Corte ha aderito all’impostazione del Governo, concludendo che le misure che hanno concretamente disciplinato il trasferimento del personale medico (oltre che delle relative risorse) alle regioni non vanno considerate come indifferenti ai fini del contenimento della spesa in ambito sanitario: tutt’altro; proprio per questo esse avrebbero imposto la conservazione fino a scadenza dei rapporti di lavoro in essere proprio, mentre detta finalità sarebbe vanificata nel caso di una mutazione ex lege di tali rapporti, dal momento che l’inquadramento nei ruoli regionali determinerebbe un impatto finanziario non voluto dal legislatore nazionale. Pertanto, la disciplina regionale risulta in contrasto con i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica determinati dalla norme che hanno disposto il trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario: una ulteriore testimonianza di come i vincoli finanziari sono suscettibili di impattare sull’autonomia organizzativa delle regioni, specie nel settore dell’assistenza sanitaria.
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