Giurisprudenza annotata

6.2. CORTE COST., SENT. 27 GENNAIO 2010, N. 34


Abstract


SOMMARIO. 1. Il fatto. 2. L’introduzione dello “spoils system all’italiana” e i dubbi su una reale distinzione tra politica e amministrazione. 3. La giurisprudenza costituzionale in tema di spoils system. 4. Considerazioni conclusive. 




1. Il fatto. 
La Corte Costituzionale è stata chiamata di nuovo a pronunciarsi in merito alla Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (“Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”), dopo averlo già fatto nel 2006, con Sent. n. 233. L’oggetto del giudizio de quo questa volta è costituito, in particolare, dai commi 1 e 4 dell’art. 1 del citato atto normativo, con riferimento alle figure di Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Asl (giudizio sollevato in via incidentale dal Tribunale ordinario di Catanzaro), e di Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, Arpacal (giudizio sollevato dal Consiglio di Stato). Il comma 1 prevede la decadenza automatica, per tutta una serie di titolari di organi o enti regionali che siano stati nominati “nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione”, ivi compresi, quindi, i direttori generali della Asl e dell’Arpacal. Il comma 4, in via transitoria, estende l’ambito di applicazione di tale disciplina anche con riferimento “alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005”, data di elezione del Consiglio regionale che ha poi approvato la legge in discussione.


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