Giurisprudenza annotata
Abstract
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 11 maggio 2010 n. 2829, ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto del servizio di igiene urbana a favore di cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 381.
Nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi”, la citata disposizione normativa offre, infatti, agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di stipulare, anche in deroga alla legislazione in tema di contratti della P.A., con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle direttive comunitarie in tema di appalti - in favore dell'amministrazione richiedente.
Non legittima, tuttavia, l'affidamento di servizi pubblici locali, quale è quello di igiene urbana.
Invero, i servizi di igiene urbana concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione di cui all’art. 112 T.U.E.L., in base al quale “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Ai sensi dell’art. 198 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, inoltre, la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto, spetta alle Amministrazioni comunali.
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere, quindi, ricompreso nella richiamata definizione di servizio pubblico. In particolare, ciò che connota in maniera decisiva la natura di servizio pubblico non è tanto il conferimento della titolarità del servizio, quanto il conseguimento di fini sociali a favore della collettività dell’attività svolta.
I tratti descritti caratterizzano il servizio pubblico, differenziandolo dalla fornitura di servizi prevista dall’art. 5, c. 1 L.381/91 e finalizzata a soddisfare esclusivamente esigenze dell’amministrazione pubblica. L’amministrazione ha facoltà di procurarsi solo tale fornitura, tramite convenzione diretta, in deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, da parte di cooperative sociali allo scopo di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (cfr. in senso conforme ord. Cons. St. Sez. VI, 30.7.2004, n.3729).
Ai fini qui considerati, non riveste infine alcun rilievo la salvezza operata dall’art. 52 D.Lgs. n.163/2006 delle norme vigenti in materia di cooperative sociali, la cui operatività resta limitata al campo originariamente regolato e fatto salvo dalla normativa sopravvenuta.
Per il resto, l’art. 52, di recepimento dell’art. 19 della Direttiva 2004/18, offre strumenti di tutela a particolari istanze sociali, autorizzando, nel contesto delle procedure di selezione per l’aggiudicazione di taluni appalti, una riserva nella partecipazione a particolari categorie meritevoli di protezione sociale, senza tuttavia escludere in radice l’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica.
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