Giurisprudenza annotata

5.7. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 MAGGIO 2010, N. 2639


Abstract


Con ricorso al Tar la Dott.ssa B. chiedeva l’annullamento della nota n. 64491 del 28 settembre 2007, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale civile, aveva negato l’accesso alla documentazione relativa alla procedura di mobilità della Dott.ssa D. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e ordinava all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 25, comma 6, l. 241/90 di rilasciare alla Dott.ssa B. l’accesso ai seguenti atti: l’istanza di mobilità volontaria presentata dalla Dott.ssa D; gli atti dell’istruttoria amministrativa; il provvedimento di nulla osta della Direzione Generale del Personale civile del 26 aprile 2007. 
Contro tale sentenza ricorreva in appello il Ministero della Difesa chiedendo la riforma della decisione in base a 3 motivi. 
Innanzitutto, nel caso di specie la richiesta di accesso sarebbe formulata per dei documenti contenenti dati c. d. sensibili ed ultrasensibili. In questo caso l’Amministrazione sottolinea come l’accesso a tali atti sia possibile solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e soprattutto, come previsto dall’art. 60 del codice sulla privacy, nel caso in cui il diritto da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consentita in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile. 
Inoltre,l’istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa B., in relazione al non accoglimento della propria domanda di trasferimento, non farebbe sorgere un suo diritto di pari rango tutelato dall’art. 60, in quanto la propria posizione non potrebbe ricollegarsi in nessun modo ad un generico concetto di diritto al lavoro, come invece sostenuto dal giudice di prime cure. 
Infine la tutela del diritto alla riservatezza sarebbe sempre destinata a cedere il passo, anche nei casi in cui quest’ultimo attenga, come nella fattispecie, a dati sensibili qualora la prevalenza del diritto di accesso fosse motivata da un generico diritto di difesa. 
La Dott.ssa B. si è costituita in giudizio controdeducendo i predetti motivi di appello ritenendoli infondati. 
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello parzialmente fondato. Il giudice per prima cosa ricostruisce la vicenda che precede l’istanza di accesso della Dott.ssa B. e il relativo diniego dell’amministrazione, precisando che tale vicenda è scandita da diversi atti che vengono brevemente richiamati. 
Precisato questo, il collegio entrando nel merito afferma che le critiche mosse dall’appellante possono essere condivise soltanto parzialmente. 
Infatti, per il Consiglio di Stato è evidente che nella fattispecie in esame risultano coinvolti dati sensibili, regolati quindi dall’art. 60 del Codice e per i quali la giurisprudenza ha più volte chiarito che un eventuale bilanciamento con il diritto di accesso deve essere effettuato non in astratto ma in concreto. 
Nella fattispecie concreta appare evidente al giudice che la Dott.ssa B., chiedendo di accedere alla documentazione utilizzata dall’amministrazione per assentire il nulla osta alla mobilità richiesto dalla controinteressata Dott.ssa D. per la stessa sede di servizio da Lei richiesta, agisca a tutela di diritti, come quello al lavoro e alla difesa delle proprie ragioni. A tali diritti però non può essere riconosciuto rango almeno pari al diritto alla riservatezza. Pertanto, sotto tale profilo, il collegio considera infondato l’appello nella parte in cui è chiesta la reiezione del ricorso in primo grado, convenendo con il giudice di prima istanza, a garantire alla Dott.ssa B.il diritto d’accesso agli atti concernenti il nulla osta rilasciato alla Dott.ssa D. 
Invece, il gravame viene in parte accolto, con conseguente riforma della sentenza, nella parte in cui dispone il rilascio all’interessata di copia degli atti. In tal senso, infatti, il collegio dopo l’analisi e il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, ritiene che possa essere sufficiente che l’accesso venga consentito limitatamente alla sola visione della documentazione necessaria a consentire la tutela della situazione giuridica della richiedente.

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