Giurisprudenza annotata

4.4. CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 28 NOVEMBRE 2008, N. 390


Abstract


La massima:

 

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”. Tale disposizione, prevedendo la decadenza automatica dei componenti degli organi di controllo amministrativo e contabile delle ASL, in ordine ai quali sussistono esigenze di tutela della neutralità e imparzialità nell'esercizio della funzione, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

 

 

Le ordinanze di rimessione:

 

Il TAR Lazio, sezione III-quater, ha sollevato, con sette ordinanze (r.o. n. 152, n. 153, n. 154, n. 178, n. 179, 180 n. 215 del 2008), questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione:

a)      dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”, nella parte in cui prevede la “decadenza automatica” degli incarichi di componente del collegio sindacale;

b)      dell’art. 133, comma 5, della medesima legge nella parte in cui, per i medesimi incarichi, “consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale”;

c)       dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), come sostituito dallo stesso articolo 133 della legge reg. n. 4 del 2006, “nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie”;

d)      dell'art. 3-ter, comma 2 (recte comma 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

 

 

La decisione della Corte Costituzionale:

 

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato:

-         l’illegittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;

-         l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 5, della medesima legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 e dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, come sostituito dallo stesso art. 133 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione dal Tar Lazio, sezione III-quater con le ordinanze r.o. n. 152, n. 153, n. 154, n. 178, n. 179 e n. 215 del 2008;

-         l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tar Lazio, sezione III-quater, con l'ordinanza r.o. n. 180 del 2008.

                                                   

Si concentrerà l’attenzione sulla questione ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale relativa al meccanismo di “decadenza automatica” previsto dall'art. 133, comma 5, della legge reg. Lazio n. 4 del 2006. 

L'art. 133, comma 5, della legge della regione Lazio n. 4 del 2006 ha dato attuazione alle modifiche apportate in ambito nazionale dal d.lgs. n. 229/99 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che è intervenuto sulla denominazione, sulla composizione e sulla durata in carica dell'organismo di controllo di regolarità amministrativa e contabile delle ASL. L'organo di controllo ha assunto la denominazione di “collegio sindacale”, con dura in carica di tre anni e con una composizione di “cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci”. In sede di “prima attuazione” del nuovo quadro normativo regionale la disposizione regionale ha stabilito che “entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni competenti possano confermare i componenti dei collegi sindacali in carica, oppure designare nuovi membri”. Ne deriva che dalla designazione e nomina dei nuovi componenti, discende, in base alle disposizioni legislative censurate, l'effetto della cessazione dalla carica dei precedenti membri dell’organi di controllo.

 

La Consulta ha stabilito che i componenti dell’organo di controllo amministrativo e contabile dell’ASL svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità. Per i componenti dell’organo in questione non sussistono le esigenze di “coesione” con l'organo politico, “che possano giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuituspersonae (sentenza n. 233 del 2006)”. La previsione di un meccanismo automatico di decadenza dei membri del collegio sindacale viola dunque l’art. 97 Cost..

Il meccanismo di decadenza automatica non è giustificabile in relazione alla necessità di “consentire l'attuazione immediata della riforma” (in tal senso già la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 2007). L’art. 133 non ha infatti modificato né le funzioni dell'organo di controllo, né il suo ruolo nell'assetto organizzativo complessivo dell'azienda sanitaria, ma “si è limitato a modificarne la denominazione, a ridurre la durata in carica (da cinque a tre anni) dei titolari e a variare parzialmente la composizione, aggiungendo ai tre membri già previsti (le cui modalità di designazione non sono cambiate) due ulteriori componenti effettivi, designati l'uno dalla Regione e l'altro dal Ministro della salute”. Sicché, “la natura di queste modificazioni non è tale da trasformare sostanzialmente l'impianto normativo previgente e, quindi, da giustificare, alla stregua di uno scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità, la radicale misura consistente nella cessazione automatica dei componenti dei collegi sindacali in carica”.



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