Giurisprudenza annotata

3.9. CORTE COSTITUZIONALE, 24 OTTOBRE 2008, N. 351 - SPOILS SYSTEM (BOLOGNINO)


Abstract


La Massima:

 

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8. La normativa si pone in contrasto con l’art. 97 Cost. quando prevede la facoltà per la Giunta regionale di offrire al dirigente, che sia automaticamente decaduto dall’incarico, in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, un equo indennizzo in luogo della sua reintegrazione.

 

 

L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. V, del 16 ottobre 2007, n. 5388:

 

La pronuncia interviene a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. V, del 16 ottobre 2007, n. 5388 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8. Per comprendere pienamente la vicenda processuale occorre ricordare, sia pur brevemente, il suo stretto collegamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2007, in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005 e dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004. In particolare la Consulta ha stabilito che la decadenza automatica del direttore generale Asl allo scadere del novantesimo giorno dall’insediamento del Consiglio regionale prevista dalla legge della regione Lazio, non soddisfa l’esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale, in quanto il direttore generale di una Asl è una figura tecnico-professionale, chiamata ad adempiere ad “un’obbligazione di risultato”. Mancando quindi la “coesione tra l’organo politico regionale e gli organi di vertice dell’apparato burocratico”- la revoca dell’incarico per il Direttore generale dell’Asl deve collegarsi alla valutazione dei “risultati aziendali o al raggiungimento degli obiettividi tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o – ancora – ad una delle altre cause che legittimano la risoluzione per inadempimento del rapporto”.

 

Alla suddetta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 104 del 2007) la Regione Lazio faceva seguire la legge regionale del 13 giugno 2007, n. 8 - “Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale”. In particolare l’art. 1 della legge della Regione Lazio n. 8/07 prevedeva che: “La Giunta regionale, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinati i relativi rapporti di lavoro, è autorizzata a deliberare in via alternativa:

a)      il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;

b)      un’offerta di equo indennizzo.

La soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia interrotto, di fatto, per oltre sei mesi”.

 

Proprio in relazione all’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 il Consiglio di Stato, in via incidentale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che tale disposizione normativa: a)reintroduce, di fatto, la possibilità di far luogo al meccanismo di spoils system, dichiarato costituzionalmente illegittimo (con la sentenza n. 104 del 2007 della Corte Costituzionale), per figure dirigenziali la cui revoca dell’incarico deve essere collegata alla valutazione dei “risultati aziendali o al raggiungimento degli obiettivi”; b)prevede un rimedio alternativo solo apparente (di reintegrazione o di equo indennizzo), in quanto il secondo comma dell’art. 1, l. n. 8/07, stabilendo che “la soluzione di cui al comma 1, lettera b), è comunque adottata qualora il rapporto di lavoro sia interrotto, di fatto, per oltre sei mesi” rende applicabile solo il rimedio “indennitario”, perché “non è realisticamente ipotizzabile che, nel temine di sei mesi indicato, sia possibile ottenere una pronuncia di annullamento da parte della Corte Costituzionale”.

 

La decisione della Corte Costituzionale:

 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale).

 

Il sistema delineato dalla legge della Regione Lazio, in cui si prevede una automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall’accertamento dei risultati conseguiti, si pone in contrasto con l’art. 97 Cost... La pubblica amministrazione nel risolvere il rapporto di lavoro con la “dirigenza tecnica”, deve rispettare, “garanzie e limiti posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi”. Tali garanzie, ai sensi dell’art. 97 Cost. si rinvengono nel principio: a) di imparzialità, “con cui, contrasta un regime di automatica cessazione dell’incarico che non rispetti il giusto procedimento”; b) di buon andamento “pregiudicato da un sistema di automatica sostituzione dei dirigenti che prescinda dall’accertamento dei risultati conseguiti”.

 

I rimedi indennitari “in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato non sono strumenti efficaci di tutela nel settore pubblico”, dove alla tutela del singolo si affianca la necessità di tutela “degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi”.


Riferimenti bibliografici





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