Abstract
La Sezione VI del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 2230 del 13 maggio 2008 ha sollevato una questione di legittimità costituzionale derivante dai meccanismi applicativi di ordine temporale dell’istituto della stabilizzazione di cui all’art. 1 comma 519 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007).
La Sezione è stata chiamata ad esaminare il ricorso avverso l’ordinanza del TAR Lazio n. 5779 del 2007, con cui era stata rigettata l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Quest’ultima si è vista esclusa dalla graduatoria relativa alla procedura di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato indetta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, presso il quale, essendo risultata vincitrice di concorso ha prestato servizio con contratto a tempo determinato dal 21 dicembre 2001 sino al 21 dicembre 2004.
Il citato art. 1 comma 519 prevede la “stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”.
Nel caso di specie l’esclusione dalla predetta graduatoria è dovuta alla mancanza del requisito temporale. Infatti la ricorrente per dieci giorni non ha maturato la richiesta anzianità triennale nel quinquennio che va dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2007.
Il Consiglio di Stato, nell’ordinanza in esame, evidenzia il carattere eccezionale della norma che dispone la stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e, data tale condizione di eccezionalità, rileva la preclusione ad una interpretazione che possa estendere l’efficacia oltre i casi stabiliti dal legislatore. Proprio l’impossibilità di estendere l’applicazione del beneficio in parola oltre i casi previsti spinge il Collegio ad indagare se la disposizione sia “rispettosa dei canoni costituzionali.”
Il Consiglio di Stato ritiene necessaria la remissione all’esame della Corte Costituzionale in quanto,un’applicazione”doverosamente letterale della norma non può che far dubitare della rispondenza della stessa agli artt. 3 e 97 della Costituzione.”
La Sezione definisce il caso in esame “emblematico”: la ricorrente in qualità di vincitrice della procedura concorsuale è stata assunta con effetto immediato il 21 dicembre 2001 e non può quindi godere della stabilizzazione, ma nella medesima graduatoria esiste un soggetto collocatosi come idoneo non vincitore il quale potrebbe aver iniziato il proprio rapporto di lavoro successivamente e quindi essere in possesso dei requisiti d’anzianità richiesti dalla legge .
La rispondenza al parametro costituzionale risulta dubbia applicando le condizioni dettate dalla norma. Infatti, il canone di ragionevolezza vieta che a situazioni maggiormente meritevoli sia applicato il trattamento deteriore e ancora l’art. 97 della Costituzione impone a garanzia dell’efficienza e del buon andamento dei pubblici uffici che “la scelta degli impiegati proceda a partire dai più meritevoli.”
Il Collegio ritiene quindi non ragionevole il requisito, disposto dal legislatore, del mero dato temporale dell’inizio del rapporto, questo infatti, anche nella medesima procedura concorsuale è dipendente da variabili non indicative di una maggiore meritevolezza dei diversi lavoratori.
Riferimenti bibliografici
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