L’ISTITUTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ* Alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali
Abstract
Sommario
1. Premessa; 2. La SCIA tra semplificazione e liberalizzazione: il problema della sua natura giuridica; 2.1. La tesi della natura pubblicistica della SCIA; 2.2. La tesi della natura privatistica; 3. I recenti interventi giurisprudenziali e normativi; 4. Conclusioni. 1. PremessaLe continue modifiche legislative ed i ripetuti arresti giurisprudenziali concernenti l’art. 19 della L. 241/1990, che disciplina l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività, richiedono periodicamente di fare il punto della situazione su quelle che sono considerate le questioni più controverse relative a detto istituto: natura giuridica e tutela dei terzi controinteressati.
Tra le ragioni, di ordine sia teorico che pratico, che possono (almeno in parte) giustificare questa situazione di ‘instabilità’ vi è, innanzitutto, la difficoltà di individuare univocamente quella che è definibile la ratio dell’istituto, le finalità dello stesso, che non sono pacificamente condivise in dottrina ed in giurisprudenza. Vi è poi la consapevolezza del ruolo strategico che riveste il tema in ambito economico, soprattutto in un periodo come quello attuale segnato da una situazione di congiuntura negativa che richiede, al fine del suo superamento, l’accrescimento del livello di competitività del Paese, in modo da renderlo più appetibile agli investimenti esteri.
Partendo dal primo aspetto sopra tratteggiato, e segnatamente dalle diverse posizioni afferenti la qualificazione dell’istituto, si può al riguardo individuare una contrapposizione tra chi ritiene che la SCIA si concretizzi in un vero e proprio strumento di liberalizzazione di determinate attività private (e come tale implicante un totale recesso dello Stato), e chi, invece, la considera un ‘mero’ istituto di semplificazione procedimentale, in virtù del quale i procedimenti, appunto, vengono ridotti alle sole fasi essenziali.
Si è così, da un lato, parlato, con riferimento all’art. 19, di «procedimento semplificato ed accelerato», dall’altro, si è affermato che «la D.I.A. e il silenzio– assenso costituiscono forme della c.d. liberalizzazione amministrativa, ossia della eliminazione o riduzione degli ostacoli di ordine amministrativo che si frappongono allo svolgimento di attività private».
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