L’azione ex art. 2932 c.c. davanti il giudice amministrativo: lo sviluppo successivo all’Adunanza Plenaria 28/2012. Gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina
Abstract
Sommario
1. Premessa. – 2.1. Il fatto. – 2.2. Le richieste del ricorrente e le controdeduzioni del re-sistente. La soluzione del T.A.R. – 3.1. I punti affrontati dall’Adunanza Plenaria: le ragioni degli appellanti. – 3.2.1. Le tematiche interessate dall’Adunanza Plenaria: l’articolo 2932 c.c. – 3.2.2. I contratti accessivi: nozione, natura, riparto di giurisdizione. – 3.2.3. Le convenzioni urbanistiche: nozione, natura e conseguente riparto di giurisdizione. – 3.3. Gli accordi ex art. 11 L. 241/90: la loro natura. – 3.4. Praticabilità del rimedio ex art. 2932 c.c. e di altri strumenti a fronte dell’inadempimento nel caso degli accordi procedimentali – 3.5. Rapporti tra l’esercizio del potere e i principi del codice civile negli accordi, conseguenze sull’utilizzabilità dell’articolo 2932 c.c. – 3.6. Autotutela esecutiva, l’esecuzione forzata amministrativa come tutela alternativa al 2932 c.c. – 3.7. Inutilizzabilità dell’articolo 2932 c.c. nell’evidenza pubblica. – 3.8. Utilizzabilità dell’articolo 2932 c.c. nei rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzati. – 3.9. Utilizzabilità dell’articolo 2932 c.c. nei rapporti jure privatorum della P.A. – 4. Il decisum. – 5. La giurisprudenza relativa all’uso dell’articolo 2932 c.c. – 6. Osservazioni finali.
Massime
Qualora un soggetto privato non abbia adempiuto l’obbligo (da esso accettato e derivante dalla assegnazione di un’area compresa in un piano di zona) di realizzare alcune opere di urbanizzazione e di cedere poi gratuitamente al Comune le aree stradali con i relativi servizi, l’ente locale può ricorrere al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, chiedendo l’accoglimento della domanda prevista dall’art. 2932 del codice civile.
Quando perde efficacia per decorso del tempo il piano di zona per l’edilizia economica e popolare, decadono i vincoli preordinati all’esproprio, ma – per la sua natura di piano attuativo – restano fermi tutti gli effetti urbanistici aventi durata a tempo indeterminato, nonché gli obblighi assunti da coloro che abbiano concluso convenzioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 167 del 1962, ovvero abbiano sottoscritto un atto d’obbligo per ottenere l’assegnazione di un’area inserita nel piano.
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