Saggi e contributi scientifici

Nota a commento del Decreto Presidenziale T.A.R. Basilicata n. 00117/2013 in materia di interpretazione ed applicazione del principio dell’anonimato nei pubblici concorsi


Abstract


Il Decreto Presidenziale in commento, emesso inaudita altera parte, appresta una tutela  cautelare piena ed efficace nei confronti di alcuni partecipanti al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria  di I e II grado, temperando la regola dell’anonimato vigente in materia di procedure concorsuali.

La vicenda portata all’attenzione del T.A.R. Basilicata trae origine dall’esclusione dalla correzione dell’elaborato di italiano di sette candidati (tra i quali solo cinque ricorrenti), sulla base della seguente motivazione:  le buste piccole - contenenti i dati anagrafici dei candidati-  “erano risultate non chiuse e non incollate come previsto dalle disposizioni di legge che disciplinano la procedura concorsuale”.

Orbene, la suddetta circostanza viene ritenuta non idonea ad integrare una violazione del principio dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.P.R. 9 maggio del 1994, n. 487.

L’organo giudicante aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia a mente del quale la violazione della regola dell’anonimato, posta a presidio della trasparenza e dell’imparzialità delle procedure concorsuali per l’accesso ai  pubblici uffici, non può essere intesa in modo tanto tassativo ed assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento.[1]

L’interpretazione del principio nei termini anzidetti è stata i recente applicata dai Giudici di Palazzo Spada anche in materia di segni di riconoscimento degli elaborati concorsuali. 

In particolare, con la sentenza n. 102 del 11 gennaio 2013 la Sezione V del Consiglio di Stato, intervenendo sul tema, ha escluso che “le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso”.

 Se si aderisse, invero, ad una concezione di tal fatta, tutte le prove dovrebbero venire annullate, con la conseguenza che sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi, giacché non potrebbe mai escludersi a priori la riconoscibilità da parte di un commissario di un elaborato, sia pur formalmente anonimo.

Pertanto, in tema di anonimato, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

In relazione alla fattispecie oggetto del decisum, la circostanza che la non incollatura delle buste abbia riguardato ben sette candidati, collocati tutti nella medesima aula di concorso in occasione dello svolgimento della prova scritta di italiano, è considerata determinante al fine di escludere, sebbene all’esito di una cognizione sommaria, che la violazione della regola dell’anonimato possa essersi volontariamente ed intenzionalmente consumata in concreto.

Il giudice amministrativo, riconosciuta la fondatezza dei motivi di ricorso e la sussistenza della gravità del pregiudizio  sofferto – derivante quest’ultimo dalla circostanza che il concorso de quo non veniva bandito da oltre un decennio-, accorda la tutela cautelare monocratica richiesta disponendo l’ammissione con riserva alla correzione da parte della Commissione Esaminatrice, all’uopo riconvocata, dei sette elaborati esclusi.

Si segnala la decisione in commento in quanto di applicazione al principio,  di derivazione costituzionale e comunitaria, della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, oggi espressamente cristallizzato nell’art. 1 del Codice  del Processo Amministrativo ed applicabile anche alla fase cautelare del processo amministrativo.


[1] Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5017; Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 13 febbraio 2013, n. 127;  Tar Campania, Napoli, sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3264;Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025.


Parole chiave


lavoro pubblico e valutazione delle performance

Riferimenti bibliografici





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