Saggi e contributi scientifici

Ravvicinamento dello status di lavoratore autonomo e di lavoratore dipendente nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea


Abstract


La Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. C-442/16 del 20 dicembre 2017 ha stabilito che anche i lavoratori autonomi nel caso in cui siano costretti a chiudere un’attività hanno diritto all’assegno di disoccupazione come avviene per i lavoratori dipendenti.

Come si evince dal dispositivo della sentenza un requisito necessario per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione riguarda la cessazione di un’attività professionale, determinata da “ragioni indipendenti” dalla volontà della persona interessata, come può essere ad esempio una situazione di recessione economica e non invece la differenza tra lavoratore autonomo e lavoratore dipendente. Secondo la Corte di Giustizia infatti, è incompatibile con il diritto dell´Unione Europea, la condotta dello Stato membro che assicuri l’indennità di disoccupazione ai lavoratori subordinati, escludendo, dal novero dei beneficiari quelli autonomi.

Per non ledere i principi fondamentali di non discriminazione e di parità, viene quindi previsto che tutti i lavoratori - non solo i dipendenti, quindi, ma anche gli autonomi - hanno diritto all'indennità.

In sostanza interrogati in via pregiudiziale, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente ed aver esercitato, quale lavoratore autonomo, un’attività in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà, e si sia registrato presso l’ufficio di collocamentocompetente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione, mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/38.


Parole chiave


Diritto del lavoro e UE

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