Saggi e contributi scientifici

La responsabilità del gestore del maneggio nella teoria dell’illecito sportivo


Abstract


La responsabilità del gestore di un maneggio per i danni subiti da un utente durante lo svolgimento dell’attività equestre è stato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito come di legittimità. Più di recente è stato il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2605 del 10 maggio 2016, ad occuparsi della questione.

Il caso oggetto della pronuncia citata riguarda una bambina, ospite con la famiglia di una struttura turistica comprensiva di maneggio, caduta da cavallo a causa dell’improvviso imbizzarrimento dell’animale durante una passeggiata condotta con l’assistenza di un istruttore.

Nello specifico, il Tribunale palermitano ha condannato al risarcimento dei danni il gestore della struttura, il quale, in quanto esercente un’attività pericolosa, risponde ex art. 2050 cod. civ dei danni subiti dalla giovane principiante, non essendo riuscito a fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La sentenza offre lo spunto per affrontare il tema della responsabilità civile del gestore dell’impianto sportivo, con particolare riguardo all’attività equestre.

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Riferimenti bibliografici





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