Saggi e contributi scientifici

Le fonti rinnovabili e l’autorizzazione unica


Abstract


Le fonti rinnovabili trovano la loro definizione giuridica nella normativa europea di settore, dove il legislatore comunitario opta per una definizione di tipo “residuale” delle fonti rinnovabili, ossia come le fonti “non fossili”. L’energia da fonti rinnovabili è quella energia che viene prodotta da fonti non fossili ossia dall’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. Le fonti rinnovabili rappresentano  la sfida del terzo millennio nel senso di una energia che “non inquina”, che aiuta a ridurre sia le emissioni di gas a effetto serra nocive per l’uomo e per l’ambiente, che la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili tradizionali,  nonché aiuta la crescita economica europea tramite lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative.

L’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili è una specificazione della più generale attività di produzione di energia elettrica, che rappresenta un settore strategico e di grande importanza per ogni economia moderna, oltre al fatto che anche la vita quotidiana di ogni singolo individuo  è legata all’utilizzo di energia.

A partire degli anni ’90 è stata attuata prima in sede comunitaria poi recepita in sede nazionale una politica di  progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia. Sin dalla direttiva 96/92/CE è stata prevista tale liberalizzazione con il superamento del regime di monopolio pubblico sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita. Il D.Lgs.79/1999, che ha attuato la suddetta direttiva, recependo i principi di liberalizzazione e di apertura del mercato energetico, ha disposto che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre vengono svolte in regime di concessione le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione. Il legislatore ha quindi optato per il modello autorizzatorio relativamente all’attività di “produzione” di energia elettrica. Tale scelta per il modello autorizzatorio viene confermata dalla L.239/2004 e viene adottata anche nel settore delle energie rinnovabili. La direttiva 2001/77/CE relativamente alla realizzazione e gestione degli impianti opta per il regime autorizzatorio. Il Legislatore europeo già con la suddetta direttiva pone come principi ed obiettivi fondamentali cui devono attenersi la legislazione nazionale la trasparenza e la semplificazione delle procedure amministrative relativi alla realizzazione e alla gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con la direttiva 2009/28/CE vengono accentuati il principio di trasparenza e l’obiettivo di semplificazione ed accanto agli stessi vengono posti l’obiettivo dell’accelerazione e i principi di proporzionalità e di parità di trattamento tra gli operatori economici.


Parole chiave


promozione dell'economia

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