Saggi e contributi scientifici

La regolarizzazione postuma e sanzionata delle carenze essenziali nelle domande di partecipazione a gara


Abstract


Le riflessioni che seguono riguardano una recente novella normativa che ha inciso, profondamente, nella gestione delle procedure di gara, con particolare riguardo alla fase di verifica della documentazione amministrativa ed alla conseguente ammissione dei concorrenti.

In particolare, l’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con la legge n. 114 dell’11 agosto 2014), per le sole procedure bandite dopo la sua entrata in vigore, ha inserito il comma 2 bis all’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006, introducendo una sanzione pecuniaria per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbligando la stazione appaltante (l’uso del verbo “assegnare” all’indicativo presente segnala la doverosità del comportamento) a concedere al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione o l’integrazione delle dichiarazioni carenti, consentendo (anzi: imponendo) l’esclusione nel solo caso di inosservanza di tale ultimo adempimento.


Parole chiave


appalti e servizi

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