Giurisprudenza annotata

6.7. Consiglio di Stato, 2 febbraio 2009, n. 1018


Abstract


Nell’ambito del sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, in assenza di specifica comminatoria in seno alla legge ed alla lex specialis di gara, l’amministrazione ha il potere discrezionale di prorogare il termine originariamente concesso al concorrente per fornire chiarimenti ovvero di chiedere ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che lo stesso principio del contraddittorio, che permea la fase della verifica di anomalia, impedisce di accedere a soluzioni rigide che annettano al decorso del termine l’effetto inesorabile ed automatico dell’esclusione dalla procedura, precludendo alla p.a. ogni ulteriore approfondimento istruttorio in merito alla rispondenza, in termini di affidabilità e serietà, dell’offerta alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante.

In definitiva, come chiarito allo stesso art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, la concessione all’aggiudicataria di un termine ulteriore costituisce facoltà dell’amministrazione che non integra in sé violazione dei principi che informano lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica.

Sotto altro profilo, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, nella valutazione dell’utile di impresa, non esiste un quota rigida al di sotto della quale l’offerta debba reputarsi incongrua, assumendo invece rilievo la circostanza che l’offerta si appalesi seria, e cioè non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali.


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