Giurisprudenza annotata

8.3. Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, n. 145/2009


Abstract


La Corte dei Conti - Prima Sezione Centrale d'Appello -  con la Sentenza n. 145/2009 del 10 marzo 2009 è intervenuta in tema di responsabilità per l’illegittima attribuzione di incarichi di consulenza esterna all’Ente locale.

In particolare, la Sezione non ha ritenuto legittimo il conferimento, effettuato da parte della Giunta municipale di Comune, di un incarico quinquennale ad un consulente esterno, quale responsabile dell'Ufficio di ragioneria stante, inizialmente, la vacanza del posto di funzione e, successivamente, allo scopo di “addestrare” la vincitrice del concorso per istruttore amministrativo dell’area contabile.

La magistratura contabile ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti puntualizzato che la piena cognizione della Corte riguarda anche “le scelte discrezionali dell’amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

Tale sindacato non aggira l’ostacolo del divieto di controllo di merito nelle scelte discrezionali delle Amministrazioni sancita dall’art. 1, primo comma, della legge n. 20 del 1994, perché “ciò che distingue l’attività amministrativa discrezionale da quella vincolata è la possibilità di scelta tra più comportamenti leciti”.   

Il Giudice contabile è stato, a suo giudizio, chiamato a valutare il comportamento in relazione agli incarichi di consulenza secondo le norme vigenti in materia e tenendo anche conto della situazione esistente all’interno dell’Amministrazione. Non è stata, quindi, sindacata una scelta compiuta, bensì è stata fatta chiarezza sulla sussistenza, o meno, delle condizioni cui è stato subordinato l’esercizio legittimo e lecito del potere di scelta.

Con la sentenza in esame è stata puntualmente illustrata e ricostruita la normativa e la prassi giurisprudenziale della Corte in tema di conferimento di incarichi esterni di collaborazione da parte di pubbliche amministrazioni.

Interessanti i princìpi ed i criteri direttivi evidenziati nella sentenza come declinati nella giurisprudenza della Corte dei Conti, da seguire in ordine all’attribuzione di incarichi: a) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; b) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; c) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità; d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; e) il compenso connesso 

all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; g) l'incarico non deve essere generico od indeterminato; h) i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato.

Nel merito della vicenda processuale, definita con il rigetto dell’appello e con la conseguente conferma della condanna dei componenti della Giunta municipale, di particolare attenzione risultano le considerazioni adottate dalla Corte in tema di ampia durata dell’incarico e di contestuale presenza di un parere di regolarità del segretario comunale sull’atto della Giunta.

Per quanto riguarda la durata dell’incarico (cinque anni, con proroga di anno in anno) la Magistratura, pur valutando con la massima apertura le dedotte necessità operative del Comune, lo ha ritenuto incompatibile con la necessità iniziale di espletare il concorso per il reclutamento del responsabile dell’area finanziaria e con la successiva esigenza di formare la vincitrice del concorso stesso.

Interessante è il punto su cui la Corte ha rilevato l’illegittimità delle delibere di affidamento dell’incarico. La motivazione degli atti di Giunta è stata inizialmente, la vacanza del posto di funzione e, successivamente, allo scopo di “addestrare” la vincitrice del concorso per istruttore amministrativo dell’area contabile ad assumere la responsabilità dell’Area finanziaria. L’intrinseca irrazionalità, a giudizio della Corte, è caduta proprio sul fatto che il mansionario dell’istruttore amministrativo non prevede l’assunzione della responsabilità dell’Area, che, peraltro è stata attribuita al Sindaco con specifica delibera.

Una correttezza ed il buon senso istituzionale avrebbero richiesto di provvedere a ricoprire il posto di funzione vacante con la “professionalità necessaria”, anziché reclutare figure professionali “inadatte” (almeno secondo il mansionario), per poi essere costretti a prorogare l’incarico di consulenza in attesa del “verificarsi di una condizione impossibile” (che, nei fatti, non sembrerebbe si sia verificata).

Infine, il parere di regolarità del segretario comunale su tali atti non è stato ritenuto “esimente dalla relativa responsabilità degli amministratori” (peraltro estesa allo stesso segretario comunale) in quanto “la sconcertante riscontrata illogicità delle scelte operate” non si sarebbe potuta eliminare da tale positivo parere.

 Il documento è reperibile sul sito internet della Corte dei Conti (www.corteconti.it).


Riferimenti bibliografici





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