Giurisprudenza annotata

7.10. Corte dei Conti, Sez. giurisd. Friuli, n. 97/2009


Abstract


La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con la Sentenza n. 97/2009 del 18 marzo 2009 è intervenuta sul conferimento, da parte del Sindaco di un Comune, dell’incarico di Direttore Generale ad un Dirigente comunale  privo del titolo di laurea e collocato a riposo a seguito di volontarie dimissioni.

La Corte è stata chiamata a valutare se tale atto fosse viziato di illegittimità per non essere il nominato provvisto di un diploma di laurea e se fosse, altresì, produttivo di un danno patrimoniale per l’ente in quanto sarebbe stata corrisposta una retribuzione eccedente rispetto alla professionalità e quindi alla funzionalità amministrativa che il designato, in quanto sprovvisto di laurea, poteva garantire.

La Sezione ha valutato la tesi che assume come indispensabile, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Generale di un ente locale, il possesso di un diploma di laurea da parte del soggetto da nominare, pur autorevolmente sostenuta (cfr. ad esempio il parere dell’A.N.C.I. dd. 23.10.2006, doc. 1 dimesso dall’attrice) non univoca.

La Sezione ha rilevato che in dottrina il Direttore Generale dell’ente locale è sempre stato delineato come figura particolare, fiduciaria e a termine (strettamente congiunta alla durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia) per la quale ciò che è veramente indispensabile è il possesso, da parte del soggetto da nominare, non tanto di una laurea, bensì di una comprovata professionalità ed esperienza.

La Sezione ha individuato nell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 la norma da applicarsi nel conferimento dell’incarico. Tale disposizione, però, non stabilisce espressamente i requisiti legali tipici per la figura del Direttore Generale e rinvia genericamente ai “criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”.

La Sezione ha preso atto che l’art. 33 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in esame dispone che il Direttore Generale sia assunto con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica dell’ente, “attraverso un incarico fiduciario intuitu personae o mediante avviso pubblico di selezione” e che il medesimo “è scelto sulla base di curriculum che ne comprovi adeguate esperienze nell’ambito dei settori pubblici e privati”; non prevede quindi in modo esplicito la necessità che il soggetto da nominare sia in possesso di un diploma di laurea.

La Sezione non ha ritenuto, quindi, censurabile il comportamento del Sindaco che, in difetto di una esplicita previsione nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune sulla necessità del possesso del diploma di laurea da parte del soggetto da nominare, ha scelto di affidare l’incarico di Direttore Generale dell’ente ad un soggetto che, pur non essendo laureato, aveva legittimamente acquisito la qualifica di Dirigente in ragione di pregresse normative e che era stato per oltre due decenni Dirigente apicale del Comune e, successivamente, per un periodo di temopo significativo Vice Direttore Generale del Comune stesso.

L'elevata concreta professionalità dimostrata nella dirigenza apicale del Comune e nella successiva veste di Vice Direttore Generale, con diretto svolgimento della funzione di Direttore Generale nei lunghi periodi di vacanza del titolare, hanno escluso, inoltre, un danno patrimoniale legato all'erogazione di una retribuzione eccedente la professionalità e la funzionalità amministrativa ad un soggetto che, in quanto sprovvisto di laurea, poteva garantirla.

Il documento è reperibile sul sito internet della Corte dei Conti (www.corteconti.it).

Riferimenti bibliografici





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