Giurisprudenza annotata

7.2. T.A.R. Piemonte, sez. I, 26 marzo 2009, n. 796


Abstract


Una ditta partecipa, nel 2005, ad una gara indetta da un Comune per l’affidamento del servizio di ristorazione nelle scuole dell’obbligo e nei nidi d’infanzia comunali, risultando aggiudicataria di una serie di lotti.

Trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata e periodica, l’impresa chiede al Comune, nel 2007, la revisione dei prezzi dell’appalto sulla base dei dati ufficiali ISTAT, applicando per ciascun lotto e per ogni singolo capitolo di spesa le variazioni percentuali registrate dall’ISTAT nonché tenendo conto dei soli capitoli di spesa effettivamente interessati dal servizio, ai sensi dell’art. 44, commi 4 e 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, che ha modificato l’art. 6 della legge n. 537 del 1993.

Il Comune, pur non contestando la necessità di procedere all’adeguamento dei prezzi, ritiene però di applicare una diversa percentuale di variazione, che calcola non con riferimento agli indici ISTAT ma all’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI).

L’impresa ricorre allora al T.A.R., chiedendo l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune ha applicato la revisione prezzi e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della revisione prezzi nella misura effettivamente dovuta.

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ritiene, preliminarmente, opportuno affermare la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del G.A.

Ed infatti, benché si controverta sul quantum e non sull’an della revisione del prezzo, il giudicante ritiene di discostarsi dall’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui tale tipologia di controversie doveva considerarsi afferente all’esecuzione del contratto e, quindi, devoluta al G.O.

Il T.A.R. ritiene, al contrario, di valorizzare il disposto dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo la quale le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo ed al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica sono assegnate alla giurisdizione esclusiva del G.A.

A sostegno di tal interpretazione, il Tribunale richiama le conclusioni della Quinta sezione del Consiglio di Stato, espresse con la sentenza n. 3994/2008, per affermare che la connessione di una controversia, pur relativa a diritti soggettivi, all'interesse pubblico e alla disciplina normativa speciale, indirizzata a salvaguardare la regolare esecuzione dei contratti pubblici, legittima la sua devoluzione al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva.

Giova precisare, in ogni caso, che ancora in una sua recentissima pronuncia la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4463) si è attestata su posizioni opposte ed ha affermato che, con riguardo alla revisione del prezzo, la posizione dell’appaltatore è qualificabile di regola come interesse legittimo, e quindi tutelabile innanzi al G.A., salvo che non sia intervenuto un espresso provvedimento con cui l’organo deliberativo competente si sia espresso in ordine alla concessione della revisione, nel qual caso la posizione soggettiva acquisterà la consistenza di diritto soggettivo e la giurisdizione si radicherà in capo al G.O.

Quanto, infine, al merito della questione, il Tribunale ritiene che la domanda di parte ricorrente non possa trovare accoglimento e che il calcolo relativo alla revisione dei prezzi operato dal Comune sia da considerare condivisibile; non essendo, infatti, applicabile la specifica disciplina di legge che il ricorrente richiama, per mancanza della specifica rilevazione ISTAT ivi prevista, il Comune ha correttamente colmato la lacuna normativa facendo ricorso, equitativamente, all’indice generale di variazione dei prezzi al consumo.


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