Giurisprudenza annotata

6.10. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II- bis, 24/3/2009, n. 3036


Abstract


Nella sentenza n. 3036 del 24 marzo 2009, il T.A.R. del Lazio stabilisce che è legittima, e non dà luogo ad obblighi indennitari, la decisione della P.A. di revocare in autotutela un bando di gara prima che intervenga l’aggiudicazione, sempre che ricorrano concreti motivi di interesse pubblico.

Il caso sottoposto all’esame del Tribunale è quello di una impresa che, esclusa da una gara bandita per l’affidamento dei servizi di ideazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria e di comunicazione per la promozione turistica dell’Italia, ricorre avverso tale esclusione, presentando poi un successivo ricorso, con relativi motivi aggiunti, avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante revoca l’intera procedura.

Il Tribunale, dopo aver riunito i due ricorsi, si occupa preliminarmente della censura relativa alla revoca del bando, provvedimento motivato con riguardo ad una valutazione degli interessi pubblici coinvolti. In particolare, a giudizio della stazione appaltante, il ritardo nella campagna di comunicazione, dovuto ai vari ricorsi pendenti, avrebbe impedito che la procedura si concludesse prima della fine dell’anno, con pregiudizio per la promozione di alcuni dei prodotti interessati e per il raggiungimento delle finalità originariamente perseguite. Di qui la ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico a perseguire una diversa linea di intervento urgente a sostegno del prodotto turistico italiano, avuto anche riguardo a sopravvenute circostanze ambientali.

Il Tribunale, nel respingere il ricorso prodotto dall’impresa, afferma che la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, nel corso della procedura di evidenza pubblica, le attribuisce la facoltà, in un’ottica di una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti ed in presenza di valide ragioni di pubblico interesse, di valutare il contenzioso pendente ed i possibili oneri connessi al sorgere di un futuro contenzioso, in uno con le eventuali vicende sopravvenute, decidendo così se affrontare l’alea connessa all’esercizio del potere di autotutela o scegliere diverse modalità operative.

Ove si determini a revocare il bando, il Tribunale precisa che la P.A. non ha l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo ai privati interessati, non trovando applicazione l’art. 21 - quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, modificato dalla legge n. 15/2005.

Tale norma, infatti, sancisce l'obbligo per l’Amministrazione di indennizzare i soggetti lesi quante volte la revoca abbia ad oggetto un provvedimento “ad efficacia durevole”; ne deriva che, non avendo il bando di gara tale particolare carattere, nessun indennizzo sarà dovuto.

Quanto detto vale, tuttavia, solo quando il privato, destinatario del provvedimento di revoca, non possa vantare una posizione giuridica consolidata, derivante, ad esempio, dall’intervenuta aggiudicazione della gara.

Peraltro, proprio la circostanza che, all’atto della revoca, non sia intervenuta l’aggiudicazione e non sia stato stipulato il contratto, impedisce di ritenere applicabile al caso di specie anche i successivi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 21-quinquies; tali disposizioni, infatti, pur applicandosi anche agli atti amministrativi ad efficacia istantanea, connettono tuttavia il sorgere della pretesa indennitaria al presupposto che la revoca incida su rapporti negoziali già costituiti.

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