Giurisprudenza annotata

6.8. Consiglio Stato, 9 marzo 2009, n. 1368


Abstract


In materia di offerta economicamente più vantaggiosa, la “prova di resistenza”, vale a dire l’eccezione proposta dal concorrente controinteressato di una procedura ad evidenza pubblica e volta a sostenere che, anche laddove le censure del ricorrente siano accolte, il suo punteggio rimarrebbe comunque superiore, presuppone, sul piano logico, che la legittimità delle operazioni della commissione di gara nella valutazione tecnica delle offerte.

In difetto di tale presupposto, la prova di resistenza risulta improponibile, non potendosi stabilire quali sarebbero gli esiti della valutazione del merito tecnico a seguito di una ipotetica rivalutazione delle offerte.

Sotto altro profilo, la V sezione del Consiglio di Stato, rifacendosi ad un proprio precedente (28 settembre 2005, n.5194) ha stabilito che la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica, scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali.

In caso contrario, si ottiene l’illegittimo effetto di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, in contrasto con la ratio del sistema previsto dall’art.83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.

Ferma la libertà di scelta spettante alla stazione appaltante, la corretta distribuzione del punteggio per l’offerta economica, tale da essere proporzionale alla differenza tra i ribassi proposti, può essere conseguita, secondo il supremo giudice amministrativo, attraverso il sistema della interpolazione lineare.


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