Abstract
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato torna a valutare come legittimo l’operato della commissione di gara che scelga di riportare in un unico verbale la resocontazione dell’attività svolta in una pluralità di sedute.
In particolare, la decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verbalizzazione unica, riferita a più sedute, non è di per sè illegittima, a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (Cons. Stato, sez. V, 02.09.2006, n. 4463); sul giudicante, tuttavia, grava sempre l’obbligo di verificare, previo accurato esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un vulnus apprezzabile degli interessi sottesi alla verbalizzazione contestuale di analitica ed attendibile resocontazione.
Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, il verbale recava l’indicazione delle varie sedute, la regolare composizione dell’organo in ciascuna seduta, la descrizione delle attività valutative compiute - aventi tutte una loro unitarietà ed unico oggetto - e l’indicazione dei membri della Commissione presenti; inoltre, la Commissione aveva analiticamente esposto il lavoro di esame dei progetti tecnici delle concorrenti dalla stessa compiuto nelle varie giornate di seduta.
Di talchè, in assenza di contestazioni relative alla corrispondenza di quanto attestato con lo svolgimento dei fatti, le censure della parte ricorrente sulla pretesa violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa non hanno colto nel segno.
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