Giurisprudenza annotata

5.9. Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070


Abstract


La sentenza n. 2070/2009 interviene a fare chiarezza su una vicenda particolarmente complessa concernente l’aggiudicazione di una gara d’appalto bandita nel 2005 dall’azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Milano. La gara riguardava l’affidamento, fra l’altro, della gestione integrata degli impianti di produzione centralizzata e distribuzione dell’energia termica per uso riscaldamento (c.d. outsourcing energetico).

La complessa vicenda, della quale si tralascia una puntuale descrizione, si basa su una presunta violazione di legge conseguente alla inosservanza del principio di imparzialità; nella fattispecie, infatti, si verificava la contitolarità, in capo alla stessa persona, della carica di presidente del Collegio sindacale della stazione appaltante e di sindaco effettivo di una delle società partecipante alla gara.  

Il Consiglio di Stato è chiamato a decidere su quattro appelli, di cui tre (nn. 1423/2007, 1576/2007, 1621/2007) formulati contro la medesima sentenza, ovvero la n. 44/2007 ed uno (n. 2709/2008) promosso contro la sentenza n. 300/2008; il collegio respinge i citati ricorsi e accoglie con favore l’operato del Tar della Lombardia, che con sentenza n. 44/2007 aveva annullato l’intera procedura di affidamento per assenza di garanzie dirette ad assicurare l’imparzialità dell’azione della stazione appaltante.

Il Collegio precisa, infatti, che il principio di imparzialità è insieme al principio di legalità e di buon andamento uno dei fondamentali pilastri sui quali poggia l’intero statuto costituzionale dell’amministrazione italiana.

L’art. 97 cost. è un parametro normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa in quanto trattasi di una declinazione, sul versante ordinamentale, del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Si ricorda a tal proposito, che secondo una parte della dottrina, il principio di imparzialità rappresenta un’applicazione del principio di uguaglianza giuridica e costituisce allo stesso tempo anche un aspetto particolare di quel principio di legalità che è il principio costituzionale più importante per quanto riguarda l’organizzazione e l’azione della pubblica amministrazione  (Sul punto si v. S. Lariccia, Il principio di imparzialità delle pubbliche amministrazioni, Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005).    

Secondo il giudice amministrativo nel principio di imparzialità possono rinvenirsi due dimensioni: l’imparzialità dell’organizzazione e l’imparzialità dell’azione così come due sono le peculiarità del vizio di violazione di legge per lesione dell’imparzialità; lo stesso precisa, inoltre, che la violazione del principio di imparzialità non richiede la “consumazione” dell’illegittimità ma è sufficiente anche il solo “sospetto” di una eventuale disparità. L’amministrazione deve essere imparziale e deve apparire come tale; l’imparzialità è un primario valore giuridico posto a presidio della credibilità degli uffici pubblici. È anche su tali considerazioni che si basa la costruzione contabilistica del “danno all’immagine” della pubblica amministrazione.


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Riferimenti bibliografici





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