Giurisprudenza annotata

5.6. Corte costituzionale, sentenza 2 aprile 2009, n. 104


Abstract


1. Premessa

Oggetto della presente decisione è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008 recante “aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenze tra cariche pubbliche”, il quale ad avviso della parte ricorrente contrasterebbe con gli artt. 117, quarto e sesto comma e 118 Cost. nonché con il principio di leale collaborazione.

 

2. La questione

La Regione Marche, in qualità di parte ricorrente, rileva che il DPCM 16 aprile 2008, di cui in premessa, non si limiti a riportare quanto già disposto nel predente DPCM 14 aprile 2004 concernente “Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche” ma ne modificherebbe la portata ricomprendendo e ampliando la nozione di “cerimonie nazionali” e di quelle che si svolgono in occasione delle “esequie di Stato”.

La parte ricorrente pone, dunque, alla Corte una questione di legittimità, in quanto tale atto introdurrebbe “una disciplina non contenuta in una legge e neppure in un atto regolamentare” ma in un mero atto amministrativo che può avere una funzione di indirizzo e coordinamento solo se non incide su competenze regionali di cui al quarto e al sesto comma dell’art. 117 Cost. nonché l’adozione del decreto senza il rispetto del principio della leale collaborazione poiché non sarebbe stata raggiunta una preventiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Regione Marche evidenzia, anche, che l’atto oggetto di impugnazione si colloca in contrasto anche con l’art. 118 Cost. ritenendo che “il legislatore accompagni qualunque scelta di allocazione di funzioni amministrative ad un livello diverso da quello comunale, con un’analisi dell’effettiva rispondenza delle scelte ai parametri indicati dalle norme costituzionali”.

L’avvocatura dello Stato, in qualità di parte resistente, eccepisce, in via preliminare, che l’atto oggetto di ricorso è sia “privo di sostanziale contenuto innovativo” rispetto al già citato DPCM 14 aprile 2006 sia viziato per eccessiva genericità delle censure mosse dalla parte ricorrente e che di conseguenza non vi sarebbero profili di illegittimità tali da giustificare la procedibilità.

Inoltre, l’Avvocatura, nel merito, ritiene che la materia protocollare e delle precedenze fra le cariche pubbliche sia di esclusiva competenza dello Stato in quanto finalizzata a garantire uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale ed in particolare l’art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. attribuisce allo Stato una competenza esclusiva in ambito di relazioni internazionali, diplomatiche e del trattamento dei rappresentanti degli Stati esteri, degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali.

In ultimo, la parte resistente evidenza anche che l’art. 117, secondo comma, lett. c), Cost. demanda alla competenza esclusiva dello Stato i rapporti con le confessioni religiose, quindi, nel caso in cui si devolvesse alle Regioni la disciplina protocollare con le cariche ecclesiastiche si verrebbe a creare una disomogeneità nel trattamento di questi soggetti all’interno della Repubblica.

 

3. La decisione

La Corte Costituzionale dichiara la competenza dello Stato nell’adottare il DPCM 16 aprile 2008 recante “Aggiornamento delle disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche” nonostante non abbia accolto né l’eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato relativa alla portata non innovativa del DPCM oggetto del ricorso rispetto DPCM del 2006, in quanto questo non si è limitato ad apportare semplici correzioni di errori materiali contenuti nel precedente provvedimento né l’eccezione secondo cui le censure sarebbero formulate in modo generico.

La Corte, nell’adottare la decisione in questione, si basa su una propria precedente sentenza, precisamente la n. 311 del 30 luglio 2008[1], con la quale già chiariva che la determinazione dell’ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, ivi comprese quelle a carattere locale, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g) Cost., e di conseguenza il DPCM del 2008, andando a modificare l’ordine delle precedenze fissate nel DPCM del 2006, si configura come diretta espressione della competenza esclusiva dello Stato in questa disciplina.

 

 

[1] Sentenza Corte Costituzionale n. 311 del 2008: “Non spetta alla Regione il potere di disciplinare l'ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali e, in conseguenza, va annullato il regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4. Ed invero, il coinvolgimento di organi statali che, nell'individuazione e coordinamento del sistema delle precedenze nelle cerimonie pubbliche, viene in rilievo, comporta che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; materia che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g ), della Costituzione, è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, per assicurarne l'esercizio unitario. Ne consegue che il regolamento impugnato, introducendo una apposita disciplina in tema di ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche, ancorché riferita alle cerimonie di carattere locale, risulta invasivo della competenza esclusiva dello Stato”. V. http://www.cortecostituzionale.it


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Riferimenti bibliografici





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