Giurisprudenza annotata

11.9. Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2009, n. 91


Abstract


Nell’ordinanza in rassegna la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione - degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato), nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale non superiore al 50 per cento del tempo pieno si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, e che solo per un breve periodo di tempo è possibile esercitare l’opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione.

 

Nella motivazione della ordinanza la Corte ricorda che la stessa q.l.c. era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 390 del 2006, per difetto di rilevanza in quanto il giudizio a quo aveva origine dal rifiuto dell’Amministrazione di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, rifiuto fondato sul disposto dell’art. 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a norma del quale l’Amministrazione ha il potere di negare il suo consenso alla domanda del dipendente ove ciò «comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente» senza che, pertanto, venga in rilievo il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati introdotto dalla legge n. 339 del 2003, ove il diniego dell’Amministrazione sia ritenuto legittimo.

In ogni caso, ricorda la Corte che “anche a prescindere dalla circostanza che il rimettente non attribuisce l’adeguato rilievo alla doppia tutela prevista dall’art. 2 della legge in questione a favore dei soggetti che solo dopo un ampio termine dall’entrata in vigore della nuova normativa sono tenuti ad effettuare la scelta tra le due attività ritenute incompatibili (cioè fino a tre anni per l’esercizio dell’opzione e fino ai cinque anni successivi per l’eventuale riammissione in servizio), in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice a quo, non è consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione» (ordinanze nn. 417 e 333 del 2008; n. 63 del 2004, n. 87 del 2000)”.


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