Giurisprudenza annotata

11.8. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 3 aprile 2009, n. 4077


Abstract


La decurtazione stipendiale prevista dall’art. 71, primo comma, del decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni in legge n.133/2008, per i primi dieci giorni di malattia di un dipendente pubblico opera con riguardo a voci stipendiali diverse dal trattamento economico fondamentale. Il TAR Lazio sezione I bis ritiene che con tale disposizione il legislatore abbia inteso riappropriarsi della propria competenza dopo la delegificazione della materia.

 

Il Tar Lazio, non ravvisa alcuna manifesta fondatezza dei rilievi di costituzionalità con riguardo all’art. 27, primo comma della Cost. non potendo derivare al lavoratore alcun serio pregiudizio ai suoi mezzi di sussistenza dalla decurtazione di emolumenti aggiuntivi e/o accessori. Inoltre, non ravvisa alcuna disparità di trattamento né rispetto alla dirigenza pubblica in considerazione della specificità dei compiti e delle responsabilità di questa categoria di lavoratori chiamata a rispondere sulla base degli obiettivi di gestione; né rispetto al personale dei comparti di sicurezza e difesa poiché la disposizione non trova applicazione esclusivamente con riferimento alle malattie conseguenti lesioni riportate in attività operative ed addestrative; né nei confronti dei lavoratori privati, poiché anche per costoro, in situazioni simili, opera immediatamente una cesura della retribuzione economica a carico del datore di lavoro tant’è che scatta, in sostituzione, una indennità – e non una retribuzione- a carico del fondo INPS; si può dire, anzi, che l’art. 71 in commento ha tentato, in parte qua, un’operazione di avvicinamento alla disciplina di lavoro privato.

 

Per ciò che concerne il comma 3 dell’art. 71, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in legge n. 133/2008, relativamente all’articolazione delle fasce orarie di reperibilità, il Tar Lazio non ravvisa elementi di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 32 della Cost. sotto il profilo della irrazionalità e della disparità di trattamento che si potrebbe determinare per il fatto che non è stata prevista la possibilità per il lavoratore di assentarsi dalla dimora durante lo stato di malattia con giustificato motivo, poiché la norma ha solo riarticolato le fasce orarie di reperibilità del lavoratore.

Non si ravvisano, inoltre, elementi di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 della Cost. sotto il profilo del vulnus arrecato alla competenza legislativa delle regioni in materia di tutela di sicurezza del lavoro e della salute poiché la materia relativa all’articolazione delle fasce orarie di reperibilità riguarda piuttosto l’organizzazione amministrativa dello Stato siccome funzionale, in via immediata, all’efficienza dei pubblici uffici statali. La normativa in commento si prefigge di perseguire una maggiore efficienza del comparto pubblico, attraverso una più adeguata azione di controllo del personale, nell’ottica di evitare forme di abuso del proprio diritti al lavoro.


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Riferimenti bibliografici





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